Indennizzo per danni da trasfusione o da vaccinazione – Legge 210/92

INDENNIZZO PER DANNI DA TRASFUSIONE O DA VACCINAZIONE - LEGGE 210/92 La Legge n. 210 del 25 febbraio 1992 , modificata ed integrata dalla Legge n. 238 25 luglio 1997, Indennizzo per danni irreversibili da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di e

A chi è rivolto

BENEFICIARI

persone che hanno riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psicofisica a seguito di:
vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria;
vaccinazioni non obbligatorie ma effettuate per motivi di lavoro o per incarichi d'ufficio o per poter accedere ad uno stato estero;
vaccinazioni non obbligatorie ma effettuate in soggetti a rischio operanti in strutture sanitarie ospedaliere;
vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695 (L. 14 ottobre 1999, n. 362, art. 3, c. 3).
persone non vaccinate che hanno riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica;
persone contagiate da virus HIV o da virus dell'epatite a seguito di somministrazione di sangue o suoi derivati, sia periodica (ad es. soggetti affetti da emofilia, talassemia, ecc.) sia occasionale (ad es. in occasione di intervento chirurgico, ecc.);
personale sanitario di ogni ordine e grado che abbia contratto l'infezione da HIV durante il servizio, a seguito di contatto diretto con sangue o suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV. La Corte Costituzionale, con la sentenza 476 del 26 novembre 2002, ha riconosciuto l'indennizzo previsto dalla legge 210/92 anche a favore degli operatori sanitari che, in occasione di servizio e durante il medesimo, abbiano riportato danni permanenti all'integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti;
persone che risultino contagiate da HIV o da epatiti virali dal proprio coniuge appartenente ad una delle categorie di persone sopra indicate e per le quali sia già stato riconosciuto il diritto all'indennizzo ai sensi della legge 210/92, nonché i figli dei medesimi contagiati durante la gestazione (art. 2, comma 7, L. 210/92);
gli eredi di persona danneggiata che, dopo aver presentato la domanda in vita, muoia prima di percepire l'indennizzo. Agli eredi, in questo caso, compete la quota ereditaria, testamentaria o legittima, delle rate di indennizzo maturate dalla data di presentazione della domanda sino al giorno della morte (compreso) del danneggiato;
parenti aventi diritto (nell'ordine: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni), dietro specifica domanda, qualora a causa delle vaccinazioni o delle infermità previste dalla L. 210/92 sia derivata la morte del danneggiato.
Gli aventi diritto possono optare fra un assegno reversibile per 15 anni o un assegno una tantum.

Come fare

PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA DI INDENNIZZO

La domanda di indennizzo va presentata dall'interessato, in carta semplice, alla Azienda Sanitaria  territorialmente competente. Per i cittadini residenti nel territorio della ASP di Palermo, la domanda deve essere presentata entro i termini di legge a:

 

UOC Medicina Legale e Fiscale – Segreteria Legge 210/92

Via Mariano Stabile n.261

 

La domanda, firmata dal richiedente o, in caso di minori o di incapaci, da uno dei genitori o dal tutore, deve contenere i seguenti dati:

  • dati anagrafici e codice fiscale del danneggiato
  • dati anagrafici dell'eventuale rappresentante o rappresentanti (nel caso di minori o incapaci) o richiedente (in caso di morte del danneggiato)
  • indicazione del danno per il quale si chiede l'indennizzo (danno da vaccinazione / danno da epatite post-trasfusionale / infezione da HIV)
  • elenco della documentazione allegata
  • indirizzo al quale inviare ogni comunicazione e recapito telefonico.

La UOC di Medicina Legale e fiscale si occupa della fase istruttoria della pratica, della sua trasmissione alla Commissione Medica Ospedaliera e della notifica del verbale all'interessato.
Provvede inoltre a ricevere i ricorsi avverso il giudizio della Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.) e a notificarli al Ministero della Salute.

 

Ulteriori informazioni

TELEFONO:

091 7033480

GIORNI E ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

Dal Lunedì al Venerdì 9.00 - 13.00

EMAIL/ PEC:

servmedleg@asppalermo.org
medicinalegale.pec@asppa.it

Contatti

U.O.C. Medicina Legale e Fiscale

Palermo - Via Mariano Stabile, 261

T 091 7034926

T 091 7032154

pec: medicinalegale.pec@asppa.it

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Pagina aggiornata il 02/05/2024

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