i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, senza limiti di età anche se non conviventi
Sono inoltre individuati quali "altri familiari a carico", i seguenti familiari conviventi con reddito non superiore a quello sopracitato:
a. il coniuge legalmente ed effettivamente separato
b. i discendenti dei figli
c. i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali
d. i genitori adottivi
e. i generi e le nuore
f. il suocero e la suocera
g. i fratelli e le sorelle, anche unilaterali
Non si considera, quindi, il nucleo anagrafico che risulta dallo stato di famiglia, ma solo il nucleo fiscale.
La vigente normativa nazionale, richiede, fra i requisiti di accesso alle esenzioni dal ticket per condizione economica, il non superamento di determinate soglie di reddito del nucleo familiare.
Quindi, l'unico parametro utilizzato per la determinazione della situazione economica familiare ai fini delle esenzioni E01, E02, E03 ed E04 è rappresentato dal criterio reddituale e non dall'ISEE.
Come si attesta il proprio diritto all'esenzione?
In conformità alle disposizioni del DM 11/12/2009, dal 1 Gennaio 2012 sono entrate a regime su tutto il territorio regionale le nuove procedure di rilevazione e autocertificazione dell'esenzione in base al reddito.
Il diritto all'esenzione non può più essere autocertificato dal cittadino sulla ricetta al momento della fruizione della prestazione ma deve essere rilevato, su richiesta dell'assistito, dal medico che, all'atto della prescrizione, riporta sulla ricetta lo specifico codice di esenzione.
Il codice di esenzione è reso annualmente disponibile dal Ministero dell'Economia e delle finanze o è certificato dall'Azienda ASP di residenza/domicilio a seguito di apposita autocertificazione.
Ogni anno il Ministero dell'Economia e delle Finanze rende disponibili gli elenchi degli assistiti aventi diritto all'esenzione in base al reddito. Gli elenchi sono elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate e dell'Inps.
Il diritto all'esenzione è certificato sulla base dell'ultimo reddito disponibile all'Anagrafe tributaria, vale a dire il reddito risalente ai due anni precedenti.
Tuttavia, la normativa prevede, ai fini dell'esenzione, che il reddito considerato sia riferito all'anno precedente.
Pertanto, i cittadini inclusi nelle liste degli assistiti esenti sono tenuti, sotto la propria responsabilità, a non avvalersi dell'esenzione se la situazione economica dell'anno precedente o comunque i requisiti richiesti sono decaduti.
Gli elenchi dei cittadini aventi diritto all'esenzione trasmessi dal Sistema Tessera Sanitaria non includono: i disoccupati e loro familiari a carico, coloro che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi per l'anno di riferimento e i nati nell'anno fiscale successivo.
I soggetti non inclusi nelle liste degli esenti, che ritengano di possedere i requisiti per avvalersi dell'esenzione, possono presentare idonea autocertificazione presso la propria Azienda ASP e ritirare il certificato nominativo di esenzione.
L'elenco assistiti esenti è aggiornato con le esenzioni autocertificate.
Le Aziende sanitarie, ai sensi del DPR 445/2000, sono tenute ad effettuare controlli sulla veridicità del contenuto delle autocertificazioni rese ai fini della fruizione di prestazioni specialistiche ambulatoriali in regime di esenzione dal ticket.
L'eventuale evasione dal ticket su dichiarazione non vera comporta il recupero degli importi non pagati e l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 316 ter c.p.
I requisiti necessari per avvalersi dell'esenzione per reddito fanno riferimento al reddito e alla composizione del nucleo familiare relativa all'anno precedente, pertanto il diritto all'esenzione non decade se nell'anno in corso si modifica la situazione reddituale o la composizione del nucleo familiare fiscale.
Si ricorda che per le esenzioni E02 lo stato di disoccupazione deve sussistere all'atto della prescrizione della prestazione. Se tale requisito è decaduto non puoi continuare ad avvalerti dell'esenzione.
I requisiti per l'esenzione devono sussistere all'atto della prescrizione della prestazione o al momento della erogazione?
I requisiti necessari per il diritto all'esenzione devono sussistere all'atto della prescrizione poiché, secondo le disposizioni del DM 11/12/2009, è all'atto della prescrizione che si rileva il diritto all'esenzione.
Pertanto, se tra il momento della compilazione della ricetta e il momento in cui fruisci della prestazione, decade il diritto all'esenzione, non sarai comunque tenuto al pagamento del ticket.