Direzione Aziendale  NEWS: Esenzione ticket per reddito: FAQ (28/03/2018)  Iniziative
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ESENZIONE TICKET PER REDDITTO 2018

 

FAQ

 

Come si calcola il reddito familiare fiscale?

Il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei singoli redditi complessivi, al lordo degli oneri deducibili, prodotti dai componenti il nucleo nel corso dell'anno precedente. Vanno, pertanto, presi in considerazione  anche quei redditi da fabbricati che, seppur non sottoposti ad Irpef e addizionali, a causa dell'Imu, sono stati comunque prodotti dall'assistito nel corso dell'anno precedente. Inoltre,  l'art. 3, comma 7, del DLgs n 23/2011 prevede espressamente che il reddito assoggettato a cedolare secca concorra alla determinazione del reddito per il riconoscimento di benefici di qualsiasi titolo. Ne consegue che anche questo reddito va preso in considerazione.

Si precisa che il reddito del coniuge non legalmente separato concorre sempre (anche se con residenze diverse) alla determinazione del reddito complessivo del nucleo familiare.

 

Come si determina il nucleo familiare fiscale?

Come previsto dal DM 22 gennaio 1993, ai fini dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, il nucleo familiare fiscale è costituito dall'interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari fiscalmente a carico.

Si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare relativo all'anno precedente. E' assolutamente irrilevante il fatto che i diversi componenti convivano.

Le persone a carico sono coloro per le quali spettano le detrazioni per carichi di famiglia in quanto titolari di un reddito annuo lordo non superiore ad Euro 2.840,51. I soggetti conviventi ma fiscalmente autonomi costituiscono un distinto nucleo familiare a fini fiscali.

Sono considerati a carico:

Che cosa si deve fare se nel corso dell'anno non si hanno più i requisiti per l'esenzione?

Se nel corso dell'anno vengono meno i requisiti che danno diritto all'esenzione (ad esempio la persona disoccupata ha trovato un'occupazione o ha superato i valori di soglia reddituali), occorre recarsi all'ASP. La comunicazione è obbligatoria e deve essere immediata, indipendente dalla scadenza dell'attestato, in quanto il soggetto che ha sottoscritto l'autocertificazione per ottenere l'esenzione dal pagamento del ticket si è impegnato formalmente a comunicare la cessazione delle condizioni richieste per il diritto all'esenzione.

Se invece la mancanza dei requisiti emerge dai controlli successivi effettuati dall'ASL, anche a distanza di anni, dovranno comunque essere versati tutti gli eventuali ticket indebitamente non pagati. Il rilascio di dichiarazioni non vere senza una successiva rettifica è perseguibile penalmente in base all'art 76 del DPR 445/2000.

 

Cosa devo fare se la mia esenzione non risulta confermata l'anno successivo nel sistema informatico?

Le esenzioni scadute al 31 marzo di ogni anno vengono prorogate automaticamente di un anno per tutti coloro che risultano averne ancora diritto. Tali informazioni sono state fornite dall'Agenzia delle Entrate. Un certo numero di cittadini che secondo i dati forniti dall'Agenzia delle Entrate non risultano aver più diritto a tale esenzione sono tenuti al pagamento dei ticket. Chi ritiene però, per vari motivi, di avere ancora diritto all'esenzione, deve effettuare richiesta di autocertificazione all'ASP.

 

Un cittadino effettua l'autocertificazione dopo la prestazione; può rivendicare il diritto all'esenzione?

Il DM 11 dicembre 2009, all'articolo 1 comma 5, indica che «All'atto della prescrizione su ricettario del Servizio sanitario nazionale di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, il medico prescrittore, su richiesta dell'assistito, rileva l'eventuale codice di esenzione reso disponibile ai sensi del comma 4 relativo al medesimo assistito, lo comunica all'interessato e lo riporta sulla ricetta, provvedendo in alternativa ad annullare con un segno la casella contrassegnata dalla lettera "N" presente sulla ricetta».

Pertanto in tutti i casi in cui la ricetta non presenti l'indicazione dell'esenzione, questa non può essere riconosciuta nemmeno a posteriori.

 

 


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