Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile

Il Collegio sindacale:

a) verifica l’amministrazione dell’Azienda sotto il profilo della gestione economica;
b) vigila sull’osservanza della legge;
c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed effettua periodicamente verifiche di cassa;
d) riferisce all’Assessorato regionale della sanità, anche su richiesta di quest’ultima sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i  fatti se vi è il fondato sospetto di gravi irregolarità;
e) trasmette periodicamente una propria relazione  sull’andamento dell’attività della Azienda allaConferenza dei sindaci;
f) svolge altre funzioni al medesimo attribuite dalla legge nazionale e regionale.

La composizione del Collegio sindacale è disciplinata dall’art. 3 ter, terzo comma, del decreto legislativo n.502/92 e s.m.i..

Allegati:

 

Pagina aggiornata il 08/07/2024