Il Collegio sindacale:
a) verifica l’amministrazione dell’Azienda sotto il profilo della gestione economica;
b) vigila sull’osservanza della legge;
c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed effettua periodicamente verifiche di cassa;
d) riferisce all’Assessorato regionale della sanità, anche su richiesta di quest’ultima sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è il fondato sospetto di gravi irregolarità;
e) trasmette periodicamente una propria relazione sull’andamento dell’attività della Azienda allaConferenza dei sindaci;
f) svolge altre funzioni al medesimo attribuite dalla legge nazionale e regionale.
b) vigila sull’osservanza della legge;
c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed effettua periodicamente verifiche di cassa;
d) riferisce all’Assessorato regionale della sanità, anche su richiesta di quest’ultima sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è il fondato sospetto di gravi irregolarità;
e) trasmette periodicamente una propria relazione sull’andamento dell’attività della Azienda allaConferenza dei sindaci;
f) svolge altre funzioni al medesimo attribuite dalla legge nazionale e regionale.
La composizione del Collegio sindacale è disciplinata dall’art. 3 ter, terzo comma, del decreto legislativo n.502/92 e s.m.i..
Allegati:
Pagina aggiornata il 08/07/2024